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Il Fallimento
UFFICI INTERESSATITribunale – Cancelleria Fallimentare
INFORMAZIONI GENERALI

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito, anche su sua richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 14 L.F.. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altre circostanze che avvalorino l'incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni, fatto che può verificarsi anche in presenza di bilanci in attivo, o con utili e fatturato in crescita.
Il fallimento è una procedura concorsuale disposta dall'autorità giudiziaria volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di soddisfare i creditori, ridistribuendo quanto ricavato secondo il criterio della par condicio (fatte salve le cause legittime di prelazione). Questa garanzia di pari trattamento viene attuata dall'ordinamento attraverso opportune procedure giudiziali . Queste prendono il nome di "procedure concorsuali" (diverse dalle procedure individuali) ed hanno per oggetto l'intero patrimonio dell'imprenditore e riguardano tutti i creditori.
Il tribunale fallimentare è l'organo principale investito dell'intera procedura fallimentare. Nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del Giudice Delegato. La competenza territoriale è del tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
La Corte di Cassazione può decidere sulla eventuale incompetenza di un Tribunale e disporre la trasmissione degli atti dal quel Tribunale ad un altro dichiarato competente. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. del 9 gennaio 2006, il Giudice Delegato perde il suo carattere di centralità nella procedura fallimentare, passando dal dirigere le operazioni, al "vigilare e controllare sulla regolarità della procedura". I suoi compiti sono riconducibili a:

  • riferire al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
  • emettere provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio;
  • convocare il curatore e il comitato dei creditori;
  • liquidare i compensi e revocare l'incarico conferito alle persone su richiesta del curatore;
  • provvedere ai reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (15 gg.);
  • autorizzare il curatore a stare in giudizio, per ogni grado e per atti determinati;
  • revocare su richiesta del curatore gli avvocati del giudizio, e liquidarne i compensi;
  • nominare gli arbitri su proposta del curatore;
  • accertare i crediti e i diritti reali vantati dai terzi;
  • approvare il programma di liquidazione;
  • provvedere in caso di inerzia o inoperatività del comitato dei creditori.

Tutti i provvedimenti sono pronunciati con decreto motivato.
Contro i decreti del Giudice Delegato, entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, è proponibile ricorso al Tribunale o alla Corte d'Appello, da parte del curatore, del comitato dei creditori o da chiunque ne abbia interesse. Il ricorso non è proponibile decorsi 90 giorni dal deposito dell'atto presso la Cancelleria, e comunque non sospende l'esecuzione del provvedimento.

A CHI RIVOLGERSIpresso– Tribunale – Cancelleria Fallimentare Tel. 0862632390
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Competente a decidere sulla richiesta di fallimento è il Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 9 L.F.). La dichiarazione di fallimento può essere promossa (art. 6 L.F.):

  • su ricorso di uno o più creditori;
  • su istanza del Pubblico Ministero quando ravvisi e provi un interesse generale di tutti i creditori;
  • dal giudice di un processo civile, se nel corso di un giudizio ravvisi l'insolvenza di una delle parti del giudizio stesso;
  • dal curatore del fallimento di una società, limitatamente alla richiesta che il fallimento sia esteso anche al socio occulto o di fatto;
  • su richiesta dello stesso debitore in stato di insolvenza (art. 14 L.F.), previo deposito nella cancelleria fallimenti dei bilanci e libri contabili degli ultimi tre esercizi, oltre all’elenco contenente il nominativo di tutti i creditori.

La sentenza viene notificata al debitore entro il giorno successivo a quello del deposito e per estratto al curatore. Viene depositata anche presso il Registro delle imprese. Gli effetti decorrono dalla data di pubblicazione per il debitore, mentre dalla data di deposito presso il Registro suddetto, per i terzi.
Contro alla sentenza dichiarativa di fallimento può essere proposto appello entro 30 giorni dalla notifica al debitore (se a ricorrere è il debitore; 30 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle imprese per gli altri). Non può essere proposto oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza. L'appello non sospende gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento salvo su istanza di parte a tal fine. L’eventuale sentenza che revoca il fallimento è comunicata al creditore che lo ha richiesto, al debitore e al curatore. La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente. È ammesso ricorso in Cassazione nelle forme ordinarie.
Anche contro la sentenza di reiezione dell'istanza di fallimento è ammesso il ricorso in appello, ma il termine è di 15 giorni dalla comunicazione