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Recupero spese di giustizia (ex campione)
UFFICI INTERESSATITRIBUNALE - Ufficio Recupero Crediti
INFORMAZIONI GENERALILa materia del recupero delle spese di giustizia è stata recentemente interessata dalla riforma posta in essere dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n. 195.
In particolare l’art. 52 (recante “Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia”) del decreto legge n. 112 del 1998 ha aggiunto alla parte VII del Titolo II del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante “Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali”) il Capo VI bis, relativo alla “riscossione mediante ruolo”.
Il nuovo Capo VI bis si compone dell’art. 227 bis, in materia di “quantificazione dell’importo dovuto”, e dell’art. 227 ter, in materia di “riscossione mediante ruolo”.
In particolare, l’art. 227 ter ha modificato la procedura di riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato o della definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo, già disciplinata dall’art. 212 del citato D.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo che a cura dell’agente della riscossione siano notificate al debitore una comunicazione contenente l’intimazione a pagare l’importo dovuto nel termine di un mese e la contestuale cartella di pagamento con l’intimazione ad adempiere entro venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine, con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
Con tale disposizione è stata, inoltre, eliminata la fase della redazione dell’invito al pagamento a cura dell’ufficio giudiziario, prevista dall’art. 212 D.P.R. n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l’ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all’iscrizione al ruolo.
La nuova disciplina della riscossione, pertanto, dovrà essere applicata nei termini sopra indicati a tutti i provvedimenti resisi finora definitivi per i quali non sia stato ancora notificato dagli uffici giudiziari l’invito al pagamento.
Si segnala inoltre che, al fine di assicurare la necessaria continuità dell’attività funzionale alla riscossione, gli Uffici Recupero Crediti, fino alla data di stipula della convenzione prevista dall’art. 1, comma 367, legge n. 244/2007, dovranno procedere alla riscossione, secondo le norme attualmente vigenti, anche per i crediti sorti dopo il 1° gennaio 2008.
Si ritiene opportuno suggerire agli uffici di redigere minute distinte, affinché gli agenti della riscossione possano senza equivoco canalizzare i flussi della riscossione in base alla previdente disciplina, da applicarsi ai crediti per i quali è stata già effettuata la notifica dell’invito al pagamento, o alla nuova disciplina, per la quale gli agenti della riscossione dovranno notificare ai debitori non soltanto la cartella esattoriale ma anche la contestuale intimazione.
La nota di trasmissione delle minute di ruolo, pertanto, dovrà precisare che per i crediti ivi indicati l’ufficio ha già provveduto alla notifica degli inviti di pagamento, come peraltro potrà rilevarsi dalla specifica indicazione della data di decorrenza degli interessi, ovvero dovrà espressamente richiamare la normativa in parola, indicando che la richiesta di ruolo si riferisce alla procedura introdotta dagli artt. 227 bis e 227 ter introdotti dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
I versamenti volontari inerenti ai pagamenti che i debitori possono effettuare prima che l’ufficio proceda alla richiesta di riscossione esattoriale potranno continuare ad essere effettuati utilizzando il modello di pagamento F23, con le medesime modalità attualmente in uso.
La riforma in parola non è applicabile, invece, alla riscossione del contributo unificato omesso o pagato in modo insufficiente e della relativa sanzione prevista dall’art. 248 del Titolo VII del Testo Unico delle spese di giustizia, che continuerà, quindi, ad effettuarsi con le modalità finora adottate.
A CHI RIVOLGERSI Presso Tribunale –Ufficio recupero crediti
Tel. 0862632382 - 0862632381