COS'E' | La morte presunta è la dichiarazione, con cui SI riconosce la situazione in cui si trova la persona fisica che non abbia dato più notizia di se trascorsi 10 anni dalla dichiarazione di assenza della stessa. Vi è però un ulteriore limite temporale secondo il quale è comunque necessario attendere almeno nove anni dal raggiungimento della maggiore età della persona scomparsa. Di conseguenza, lo scomparso dovrebbe aver raggiunto almeno i 27 anni. La morte presunta può dichiararsi anche in mancanza di una precedente dichiarazione di assenza (art. 50 c.c.) o negli altri casi previsti dall'art. 60 c.c. La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte della persona fisica, sia dal punto di vista patrimoniale che personale (ma a differenza della morte naturale, può accadere che il presunto morto ritorni). Si apre la successione, gli effetti già temporaneamente prodottisi, per via di una precedente dichiarazione di assenza, in capo agli eredi, ai terzi e ai debitori si stabilizzano: chi era già in possesso temporaneo dei beni potrà disporne liberamente, i debitori saranno liberati definitivamente dalle loro obbligazioni e il coniuge sarà libero di contrarre un nuovo matrimonio (artt. 63-65 c.c.). Nel caso in cui il dichiarato presunto morto ritorna o se ne prova l'esistenza in vita, egli avrà diritto a essere reintegrato nella situazione giuridica precedente alla dichiarazione di morte presunta. |
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COME SI RICHIEDE | Nel ricorso vanno indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. È necessario produrre in allegato:
- atto di nascita
- certificato storico di residenza
- certificato di irreperibilità dello scomparso
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