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Adozione di maggiorenne
COS'E'

L' adozione di un maggiorenne (Art 291-314 del Codice Civile) è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio cognome e creando così anche rapporti di natura successoria.

Chi viene adottato acquista uno status assimilabile, ma non coincidente, a quello di un figlio legittimo. Il primo segno tangibile dell'adozione è l'assunzione del cognome. L' adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l'adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata a quella di un figlio concepito durante un matrimonio, entra quindi nell'asse ereditario sia in relazione alla quota di legittima che in relazione alle successioni legittime.

CHI PUO' RICHIEDERLA

Chiunque, purché abbia compiuto 35 anni (riducibili a 30 su autorizzazione del tribunale, concessa in presenza di circostanze eccezionali che consigliano l'adozione) e abbia un'età superiore di almeno 18 anni di quella dell'adottando, può adottare una persona maggiorenne proponendo ricorso al tribunale ordinario,

(per l'adozione di persone minori di età è competente il Tribunale per i minorenni).
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

COME

L' adozione non può essere accordata in presenza di figli (legittimi o legittimati, naturali riconosciuti dall'adottante) minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. E' necessario, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando, l'assenso dei coniuge di entrambi, se coniugati e non legalmente separati, nonché dei genitori dell' adottando.

COSTI

Contributo unificato di € 98,00

Marca da bollo di € 27,00