COS'E' | Quando una persona non è più comparsa ne! luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale de!l'ultimo domicilio o residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o de! pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721). Se vi è un legale rappresentante, non si fa Iuoco alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto che il medesimo non può fare. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono presentare ricorso al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, affinché ne sia dichiarata l'assenza (Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti). Se l'assenza e stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde ìl diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53. Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente. |
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COSTO | La domanda per dichiarazione d'assenza 722 si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome Pagamento Contributo Unificato € 77,00 e e la residenza dei presunti successori Marca da bollo di € 8,00 legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante. |
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