INFORMAZIONI GENERALI | La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, (nel sito vedere la sezione “Comuni del Circondario”) altrimenti si considera come non avvenuta. E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.
I creditori del chiamato all'eredità che ritenessero di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.).
La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l'eredità e nello specifico:
• se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile);
• se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.
La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
|
---|
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | Elenco documenti richiesti da allegare alla dichiarazione di rinuncia all’eredità:
- fotocopia codice fiscale dei rinuncianti e del defunto;
- fotocopia fronteretro del documento di identità dei rinuncianti e del defunto;
- estratto dell’atto di morte in carta semplice o dichiarazione sostitutiva di certificazione se trattasi di coniuge, ascendente o discendente;
- certificato di ultima residenza in vita (oppure autocertificazione);
- copia semplice della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione;
- autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di domicilio o del tutore (per minore, interdetti e inabilitati.) che deve essere richiesta all’Ufficio Tutele del luogo di residenza del minore o del tutore;
- n. 1 marche per atti giudiziari da 16,00 euro;
- n. 1 marca per diritti di cancelleria da 11,54 euro;
N.B. dopo la redazione dell’atto, l’interessato dovrà effettuare il pagamento della tassa di registrazione pari a 200,00 euro tramite il mod. F.23, seguendo la seguente procedura: 1) Collegarsi al sito www.agenziaentrate.it; 2) Nella homepage che compare, cliccare sull’icona “Servizi”; 3) Dal relativo sottomenù, cliccare su “Atti giudiziari”; 4) Cliccare su “Tassazione per la registrazione degli atti giudiziari”; 5) Cliccare su “Tassazione del provvedimento”; 6) A questo punto viene richiesto l”Ufficio finanziario”: occorre selezionare “L’AQUILA” e poi cliccare su “Avanti”; 7) Vengono quindi richiesti gli estremi del provvedimento: dopo aver inserito i dati cliccare su “Avanti”; 8) A questo punto compare la schermata in cui vengono visualizzate le imposte da pagare; 9) Cliccare su “compila F23” e dopo aver inserito i dati del versante, su “stampa F23”.
ATTENZIONE: dal 28 maggio 2009 è stata attivata una nuova procedura telematica che provvede AUTOMATICAMENTE (senza che pertanto occorra più presentare copia del mod. F23 agli sportelli) alla registrazione dell’atto giudiziario una volta effettuato il pagamento. Al fine della registrazione automatica E’ NECESSARIO utilizzare per il pagamento il modello F23 precompilato di cui al punto 9, (in alternativa, se si ricopia l’F23 a mano, occorre riportare con attenzione il “numero di riferimento” che si trova nella parte destra del modello).
Alcuni giorni dopo il pagamento, occorre verificare su internet (seguire la procedura di cui sopra fino al punto 8) che lo stato dell’atto sia “atto registrato”. Qualora, a distanza di tempo, l’atto non risulti ancora “in attesa di pagamento” occorre rivolgersi agli uffici per le opportune verifiche.
Infine, si ricorda che per i pagamenti effettuati con modelli che non riportano il numero di riferimento (fino a quando gli stessi potranno essere accettati), occorre sempre consegnare copia del versamento all’ufficio. |
---|