Per compiere atti che esulano dall'ordinaria amministrazione sui beni del figlio minore o del nascituro, i genitori devono richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare che valuterà la necessità o utilità dell'atto. In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:
- accettazioni e rinunzie di eredità o di legati
- accettazioni di donazioni
- riscossione di capitali
- alienazioni
- transazioni e compromessi
- stipulazioni di mutui
- ipoteche
- prosecuzione esercizio di impresa commerciale
- scioglimento di comunioni
- locazioni ultranovennali
- costituzioni di pegno
Nel caso di vendita occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro). Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla potestà genitoriale, e di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare. |