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Atti di straordinaria amministrazione in favore di minori
COS'E'

Per compiere atti che esulano dall'ordinaria amministrazione sui beni del figlio minore o del nascituro, i genitori devono richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare che valuterà la necessità o utilità dell'atto. In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:

  • accettazioni e rinunzie di eredità o di legati
  • accettazioni di donazioni
  • riscossione di capitali
  • alienazioni
  • transazioni e compromessi
  • stipulazioni di mutui
  • ipoteche
  • prosecuzione esercizio di impresa commerciale
  • scioglimento di comunioni
  • locazioni ultranovennali
  • costituzioni di pegno

Nel caso di vendita occorre indicare come verrà impiegato il denaro ricavato (libretto postale o bancario o altro). Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità dal minore sottoposto alla potestà genitoriale, e di accettazione con beneficio di inventario, la competenza per l'autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare.

CHI PUO' RICHIEDERLI

I genitori o chi esercita la patria potestà esclusiva di un minore.

COME

La documentazione da allegare sarà variabile da caso a caso. Nel caso in cui l'istanza venga respinta l'interessato può presentare reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare.

COSTI

Marca da bollo di € 8,00