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Esecuzione mobiliare o immobiliare
COSA SONO

Il pìgnoramento è l'atto con cui si inizia l'espropriazione forzata che segue l'esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto. Disciplinato dal codice di procedura civile all'art.491 e seguenti (norme riformate dalla legge 80/2005 e 51/2006), è una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre aUa garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso.

COME

La richiesta avviene tramite deposito dell' atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, corredato dei titoli necessari e dal verbale di pignoramento. Il deposito avviene presso la Cancelleria Fallimentare e successivamente viene presentata l'Istanza di vendita.

COSTI

Contributo unificato in base al valore del bene.

Marca da bollo di € 8,00