COSA SONO | Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni (siano essi mobili o immobili) possano essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all'acquirente di ottenere i diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede. Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto. La legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 prevedono che la modalità senza incanto sia quella che debba essere adottata, in via preliminare, se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo. Solo in subordine, nel caso in cui l'asta senza incanto non ottenga risultati, si potrà procedere alla vendita con incanto. La riforma introdotta dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52 ha introdotto la possibilità di delegare le vendite a professionisti. |
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COME | La nuova normativa, che ha riformato in più punti il codice di procedura civile, ha previsto (ex art. 490 c.p.c.) l'obbligo di pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima su appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Sarà così consentita una partecipazione più ampia alle aste giudiziarie, tradizionalmente riservate ai soli operatori professionali.
Per partecipare è necessario compilare apposita domanda disponibile presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari o presso i professionisti delegati. |
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