CHI PUO' FARE RICHIESTA | Le copie di atti giudiziari possono essere rilasciate alle parti e ai loro difensori costituni e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse, previa autorizzazione del Giudice, con certificazione di conformità (autentiche) e senza certificazione di conformità (per uso studio).
Il diritto di estrarre copia degli atti processuali in materia penale spetta all'imputato, al difensore o alla persona offesa dal reato, ma solo se costituita parte civiie. In tutti gli altri casi dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Giudice che procede, specificando il motivo della richiesta. (Art. 116 c.p.p.). |
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