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Richiesta e rilascio copie atti penali
COS'E'

È la copia di un atto, rilasciata in forma autentica per uso studio.

CHI PUO' FARE RICHIESTA

Le copie di atti giudiziari possono essere rilasciate alle parti e ai loro difensori costituni e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse, previa autorizzazione del Giudice, con certificazione di conformità (autentiche) e senza certificazione di conformità (per uso studio).

Il diritto di estrarre copia degli atti processuali in materia penale spetta all'imputato, al difensore o alla persona offesa dal reato, ma solo se costituita parte civiie. In tutti gli altri casi dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Giudice che procede, specificando il motivo della richiesta. (Art. 116 c.p.p.).

COME

Per il dascio delle copie di atti penali è necessario compilare apposita domanda" Richiesta per il rilascio di copie" disponibile presso la Cancelleria della sezione Penale.

TEMPI DI RILASCIO

Le copie di atti in materia penale vengono rilasciati:

  • il quinto giorno lavorativo successivo alla richiesta (tempi ordinari)
  • il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta (con urgenza)
COSTI

Diritti di cancelleria