Servizi


Istanza ammissione patrocinio a spese dello stato
COS'E'

Per i procedimenti in cui è necessaria l'assistenza di un legale, chi si trova in condizioni economiche precarie e non può permettersi di farsi difendere da un avvocato a pagamento, se ha i requisiti necessari può chiedere di essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato, cioè può chiedere di essere assistito e difeso da un avvocato a spese dello Stato (Patrocinio a spese dello Stato - artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - D.P.R. 30/05/2002, n. 115).

Tale istanza può essere effettuata anche per i procedimenti civili.

CHI PUO' FARE RICHIESTA

Il soggetto che si trova in condizioni economiche precarie e non può permettersi di farsi difendere da un avvocato a pagamento. Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16 (vedi artt. 76 -77 DPR 115102). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Quando la causa ha per oggetto diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto solo del reddito personale del richiedente. Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

COME

Attraverso il deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato unitamente alla copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente al procedimento penale.